domande relative alla protezione dei diritti comuni di proprieta' industriale, previste all'art. 3, vengono presentate all'Ufficio Centrale Brevetti italiano e al Comitato Statale per le invenzioni e le scoperte presso il Comitato di Stato per la Scienza e la Tecnica dell'URSS dalle imprese od organizzazioni cooperanti del Paese di deposito della domanda, previa autorizzazione delle imprese od organizzazioni cooperanti dell'altro Paese. La prima domanda viene depositata, di regola, presso l'Ufficio competente del Paese sul cui territorio sono stati creati gli oggetti dei diritti di proprieta' industriale.

Testo vigente dal 23 maggio 1991

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