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[1]In ogni Provincia essi sono riuniti, mediante fusione obbligatoria dichiarata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in un unico ente che prende il nome di Consorzio agrario provinciale.
[2]La situazione degli Enti che si fondono e la loro entita' patrimoniale saranno determinate in base al bilancio di ciascun Ente approvato dall'ultima assemblea e definitivamente convalidato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
[3]Sono partecipanti dei nuovi Consorzi agrari provinciali:
- a)i soci attuali dei Consorzi ed Enti di cui al 1° comma del presente articolo;
- b)i Consorzi tra i produttori dell'agricoltura e le rispettive Sezioni.
[4]I partecipanti indicati nelle lettere a), b), costituiscono l'assemblea dei Consorzi agrari provinciali.
[5]Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari e' costituito da un presidente e da un vice-presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura; dai rappresentanti del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura e delle rispettive Sezioni, nonche' dai rappresentanti dei soci attuali dei Consorzi agrari cooperativi, nominati con le modalita' che saranno stabilite nei nuovi statuti.
[6]Le azioni degli attuali soci degli Enti di cui al 1° comma, sono trasformate in quote di partecipazione dei Consorzi agrari provinciali con un valore corrispondente a quello nominale delle azioni stesse e cessano di essere fruttifere. Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, dette quote di partecipazione saranno rimborsate alla pari su richiesta degli interessati.
[7]Il capitale e le riserve degli attuali Consorzi agrari cooperativi costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.
[8]Per la prima applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla formazione degli statuti dei Consorzi agrari provinciali.
[9]Le variazioni successive degli statuti saranno proposte dal Consorzio ed approvate dal Ministero.
[10]Art. 2. - La Federazione italiana dei Consorzi agrari cessa di essere una Societa' commerciale ed e' eretta in ente morale. Essa mantiene l'attuale denominazione. Tutti i Consorzi Agrari provinciali fanno parte dell'Ente predetto.
[11]Sono partecipanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari:
- a)i soci attuali della Federazione;
- b)la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura ed i rispettivi settori;
- c)i rappresentanti degli altri produttori ed Enti agricoli ammessi a far parte della Federazione stessa, secondo le norme del nuovo statuto.
[12]I partecipanti indicati nelle lettere a), b), c), costituiscono l'Assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari.
[13]Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari e' composto da un presidente e da un vice-presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, dai rappresentanti della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e dei rispettivi settori, nonche' dai rappresentanti dei soci attuali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, nominati con le modalita' che saranno stabilite dal nuovo statuto.
[14]Le azioni degli attuali soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono trasformate in quote di partecipazione. Esse cessano di essere fruttifere. Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge dette quote di partecipazione saranno rimborsate alla pari su richiesta degli interessati.
[15]Il capitale e le riserve della Federazione italiana dei Consorzi agrari costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.
[16]Lo statuto di questo per la prima attuazione della presente legge e' formulato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle corporazioni. Le variazioni successive dello statuto sono proposte dall'Ente ed approvate dai Ministeri predetti.
[17]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sara' costituita presso i Consorzi agrari cooperativi e presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari un collegio sindacale composto di cinque membri in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, delle corporazioni, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dei produttori agricoli.
[18]La Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ha facolta' di sottoporli ad ispezioni, e, in caso di irregolare funzionamento, scioglierne il Consiglio di amministrazione, affidandone l'amministrazione straordinaria ad un commissario ministeriale.
[19]La esecuzione delle ispezioni potra' dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste essere di volta in volta delegata all'Ente nazionale fascista della cooperazione.
[20]I Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei Consorzi agrari sono tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689.
[21]Art. 3. - I Consorzi agrari previsti dall'art. 1 e la Federazione prevista dall'art. 2, assumono rispettivamente i diritti e le obbligazioni degli attuali Consorzi agrari cooperativi, degli Enti dei quali e' stata disposta la fusione e dell'attuale Federazione italiana dei Consorzi agrari.
[22]Detto trapasso di diritti ed obbligazioni e' soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 20, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella b), annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272.
[23]Art. 4. - Sino alla formazione degli statuti previsti dall'art. 1 e dall'art. 2 della presente legge, i Consorzi agrari cooperativi, gli Enti dei quali e' stata disposta la fusione e l'attuale Federazione italiana dei Consorzi agrari continueranno a funzionare anche nei rapporti con i terzi, secondo le norme che attualmente li regolano.
[24]Art. 5. - Nei casi nei quali, su intervento della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, o dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, sorgessero dubbi sulla applicazione della presente legge a uno, o piu' Enti, spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze e con il Ministero delle corporazioni, stabilire e risolvere in via amministrativa le eventuali controversie per la trasformazione dei predetti Enti.
[25]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[26]Data a Roma, addi' 2 febbraio 1939-XVII
[27]VITTORIO EMANUELE
[28]Mussolini - Rossoni - Solmi - Di Revel - Lantini
[29]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 15 febbraio 1939 al 10 luglio 1942
