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Il Governo italiano indennizzera' il Governo di S. A. il Sultano di Zanzibar di ogni perdita di reddito netto derivante dal presente trasferimento di territorio e paghera' al Sultano stesso a titolo di indennita', che non dovra' in alcun modo rappresentare un tributo implicante sopravvivenza di sovranita', la somma annuale di lire sterline mille, che costituisce la quota proporzionale dell'annualita' che e' stata finora pagata dal Governo britannico al Governo di Zanzibar. Il Governo italiano avra' facolta' di liberarsi in qualunque momento di tutti gli obblighi assunti nel precedente paragrafo mediante il pagamento di una somma complessiva di venticinquemila lire sterline al Governo di S. A. il Sultano di Zanzibar.

Testo in vigore dal 23 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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