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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2, lettera a), le parole: "contro garanzie di valori mobiliari", sono sostituite con le seguenti: "contro garanzia reale di valori mobiliari ed eventualmente anche contro altre garanzie reali e personali". All'articolo 3, lettera a), le parole: "ad emettere titoli al portatore rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori azionari", sono sostituite dalle seguenti: "ad emettere titoli rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori pubblici e privati". Il comma 1° dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "I titoli rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori e le obbligazioni emesse dall'Istituto possono essere al nome o al portatore. Le obbligazioni sono rimborsabili, secondo il piano di ammortamento approvato dal Consiglio di amministrazione". Il comma 3° dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Lo Stato garantisce agli Enti partecipanti l'assegnazione di cui al n. 2. Per tale guisa, quando non vi sia utile, o quando, dopo effettuato l'accantonamento del 20 per cento a favore della riserva di cui al n. 1, gli utili netti non fossero sufficienti alla distribuzione del 5 per cento agli Enti partecipanti, la somma necessaria sara' anticipata dallo Stato, salvo rivalsa verso l'Istituto sull'eccedenza di utili contemplata nel n. 3, che venisse a risultare dai bilanci degli esercizi successivi". Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: "Art. 7. - Sono applicabili all'Istituto mobiliare Italiano, rispetto agli immobili sui quali esistano ipoteche di primo grado a favore dell'Istituto medesimo, le norme stabilite per gli Istituti di credito fondiario negli articoli 18, 19, 20, 38, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 70 e 71 del testo unico di legge approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646". Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 dicembre 1932 - Anno XI

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI - ACERBO.

[7]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-15;1581~art1 · fonte del testo

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