ARTICOLO VIII Le Parti considerano con particolare attenzione il problema della droga e del narcotraffico e si impegneranno ad esercitare di comune accordo ogni piu' consona azione di lotta e prevenzione. In particolare la Parte italiana privilegera' le iniziative individuate di comune accordo tre le due Parti, ed in collegamento con gli interventi multilaterali, volte a sostenere lo sviluppo alternativo e la sostituzione delle coltivazioni illegali di coca ed a favorire gli interventi tesi a fronteggiare e prevenire il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti tra la popolazione.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artviii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari