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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990
Legge 24 febbraio 1994, n. 158
- Aggiornato al
- 9 marzo 1994
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E…
- Art. iiARTICOLO II Al fine di intensificare le relazioni economiche, la Parte italiana si…
- Art. iiiARTICOLO III Le Parti concordano, ai fini della promozione dello sviluppo economico…
- Art. ivARTICOLO IV Verra' esaminata la possibilita' di ricorrere ad operazioni di conversione di…
- Art. vARTICOLO V La Parte italiana dichiara la sua favorevole disposizione alla concessione di…
- Art. viARTICOLO VI Ciascuna Parte provvedera', tenuto conto delle rispettive legislazioni, a…
- Art. viiARTICOLO VII Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di dare vita ad…
- Art. viiiARTICOLO VIII Le Parti considerano con particolare attenzione il problema della droga e…
- Art. ixARTICOLO IX Le Parti esprimono inoltre le seguenti intenzioni: - appoggiare da parte…
- Art. xARTICOLO X Le Parti si adopereranno per: - conseguire finalita' di supporto allo sviluppo…
- Art. xiARTICOLO XI Ai fini di una conduzione ottimale delle iniziative di cooperazione, le Parti…
- Art. xiiARTICOLO XII Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi, le due…
- Art. xiiiARTICOLO XIII Al fine delle indicazioni di priorita', dell'individuazione dei progetti da…
- Art. xivARTICOLO XIV Il Comitato previsto all'Articolo XIII potra' avvalersi del supporto di ogni…
- Art. xvARTICOLO XV Nessuna delle disposizioni del presente Accordo sara' in contrasto con gli…
- Art. xviARTICOLO XVI Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli…
