Ogni Stato membro deve, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali:

  • a)cercare di ottenere la collaborazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e di altri enti appropriati, per favorire l'accettazione e l'attuazione della politica prevista dall'articolo 10 della presente convenzione;
  • b)emanare leggi e promuovere programmi di educazione atti a garantire tale accettazione e tale attuazione;
  • c)adottare disposizioni, incoraggiare programmi di educazione e sviluppare altre attivita' diretti a far si che i lavoratori migranti conoscano nel modo piu' completo possibile la politica adottata, i loro diritti ed i loro obblighi, nonche' le attivita' destinate a dar loro una effettiva assistenza, per garantire la loro protezione e permettere loro di esercitare i propri diritti;
  • d)abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica;
  • e)con la consulenza delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare ed attuare una politica sociale rispondente alle condizioni ed agli usi nazionali, affinche' i lavoratori migranti ed i loro familiari possano essere in condizione di usufruire dei vantaggi concessi ai propri lavoratori nazionali, tenendo conto - fatto salvo il principio della parita' di opportunita' e di trattamento - delle esigenze particolari che essi possano avere fino al momento del loro adattamento alla societa' del paese di occupazione;
  • f)fare tutto il possibile per aiutare ed incoraggiare gli sforzi dei lavoratori migranti e dei loro familiari tendenti a preservare la propria identita' nazionale ed etnica, nonche' i legami culturali che li uniscono al paese di origine, ivi compresa la possibilita', per i loro figli, di ricevere un insegnamento nella loro lingua madre;
  • g)garantire l'eguaglianza di trattamento in materia di condizioni di lavoro tra tutti i lavoratori migranti che esercitino la stessa attivita', quali che siano le particolari condizioni della loro occupazione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari