In tutti i locali dell'equipaggio in cui deve essere assicurata la liberta' di circolazione, l'altezza dello spazio libero non sara' inferiore a metri 1,98 (6 piedi 6 pollici); tuttavia l'autorita' competente potra' autorizzare una certa riduzione di tale dimensione per ogni spazio o parte di spazio in questi locali, quando lo consideri ragionevole, e a condizione che una tale riduzione non comprometta gli agi dell'equipaggio.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art10 · fonte del testo

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