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Amministrativo
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000 · Legge 9 giugno 2003, n. 157
- Aggiornato al
- 4 luglio 2003
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- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA…
- Art. 2Le strutture sanitarie di cui all' Art. 1 operano sulla base dei criteri di integrazione…
- Art. 3L'Ospedale comunica al Ministero della Sanita' ed alla Regione, entro 30 giorni…
- Art. 4'attivita sanitaria dell'Ospedale e degli annessi Ambulatori, dei poliambulatori e del…
- Art. 5L'accesso alla struttura ospedaliera e' consentito nei limiti della ricettivita del posto…
- Art. 6'Ospedale puo avvalersi della facolta' di acquisire direttamente dai produttori le…
- Art. 7L'Ospedale puo', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n…
- Art. 8L'attivita' didattica e l'eventuale attivita' di ricerca devono essere svolte nel…
- Art. 9Per l'esercizio della libera professione intramuraria sono riservati all'interno della…
- Art. 10Si applicano al personale in servizio presso le strutture sanitarie di cui all'art. 1 le…
- Art. 11Nel caso di interruzione temporanea di uno o piu servizi assistenziali l'Ospedale ne da'…
- Art. 12In deroga alle procedure previste dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive…
- Art. 13controversie che dovessero sorgere tra le Parti Contraenti sulla interpretazione a sulla…
- Art. 14I1 presente Accordo, entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due…
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