1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovra' specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un'eta' minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio; con riserva delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente Convenzione, nessuna persona di eta' inferiore a quella minima potra' essere assunta all'impiego o al lavoro qualunque sia la professione. 2. Ciascun membro che ha ratificato la presente Convenzione potra', in seguito, informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta l'eta' minima precedentemente specificata. 3. L'eta' minima specificata in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo non dovra' essere inferiore all'eta' in cui termina la scuola dell'obbligo, ne' in ogni caso inferiore ai quindici anni. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potra', previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, specificare, in un primo, tempo, una eta' minima di quattordici anni 5. Ogni membro che avra' specificato una eta' minima di quattordici anni in virtu' del precedente paragrafo dovra' dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro:

  • a)o che sussiste ancora il motivo della sua decisione;
  • b)o che rinuncia ad avvalerei del precedente paragrafo 4 a partire da una determinata data.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-138-art2 · fonte del testo

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