1. Nei locali dove vengono fabbricati, manipolati od usati benzene o prodotti contenenti benzene, deve essere presa ogni misura atta a prevenire la fuoriuscita di vapori di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro. 2. Quando i lavoratori sono esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene, il datore di lavoro deve fare in modo che la concentrazione di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro non superi un massimo che l'autorita' competente dovra' fissare, a un livello che non oltrepassi il valore massimo di 25 particelle per milione (80 mg/m3). 3. Direttive dell'autorita' competente devono indicare in che modo si deve procedere per determinare la concentrazione di benzene nell'atmosfera di luoghi di lavoro.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art6 · fonte del testo

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