Art. 10 (Convenzione 136)
1. Le visite mediche previste al paragrafo i dell'articolo 9 della presente Convenzione devono:
- a)essere effettuate sotto la responsabilita' di un medico riconosciuto qualificato dall'autorita' competente, con l'aiuto, all'occorrenza, di laboratori competenti;
- b)essere corredate di relativi certificati appropriati. 2. Tali visite mediche non devono comportare nessuna spesa per i lavoratori.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
