1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione la puo' denunciare alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avra' effetto che dopo un anno dalla registrazione della stessa. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione, che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni citato al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art19 · fonte del testo

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