Art. 13 (Convenzione 132)
L'autorita' competente o l'organismo appropriato in ciascun Paese puo' adottare regole particolari che prevedano il caso in cui una persona impiegata eserciti durante il suo congedo una attivita' remunerata incompatibile con l'oggetto di questo congedo.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
