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[1]VITTORIO EMANUELE
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'art. 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni.
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 17 settembre 1937 al 16 dicembre 2009
