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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, che reca modificazioni al R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e della diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali, con la seguente modificazione:
[9]L'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, e' sostituito dal seguente:
[10]Al primo comma, dell'art. 6 del decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale, sono aggiunti i seguenti periodi:
[11]«E' in facolta' di ciascuno degli Enti predetti di designare un esperto supplente».
[12]Le designazioni di esperti supplenti eventualmente gia' avvenute dal febbraio 1936 in poi sono valide».
[13]Allo stesso art. 6 del R. decreto-legge suddetto e' aggiunto il seguente comma: «Agli esperti civili, che fanno parte delle Commissioni di cui al primo comma, e' corrisposto, per ogni riunione delle Commissioni stesse, il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i funzionari statali del 9° grado gerarchico».
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
[15]Data a Roma, addi' 19 aprile 1937 - Anno XV
[16]VITTORIO EMANUELE.
[17]Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni - Lantini.
[18]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 17 settembre 1937 al 16 dicembre 2009
