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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle Scuole elementari dei Comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle Scuole elementari delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con le seguenti modificazioni:
[8]Al comma 1° dell'art. 13, sono aggiunte le parole: « e del presente decreto-legge ».
[9]Al comma 2° dell'art. 11, alle parole: « maestre congiunte », sono sostituite le seguenti: « maestre orfane, figlie, madri, vedove non maritate, sorelle vedove e nubili di caduti... ».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 9 agosto 1935 - Anno XIII
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - De Vecchi Di Val Cismon - Di Revel.
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 3 settembre 1935 al 16 dicembre 2009
