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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico, E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra, con le seguenti modificazioni: ((...)) ((...)) Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 diventano articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ((...)) L'art. 10 diventa art. 12. ((...)) L'Art. 11 diventa art. 14 ed i due primi commi sono sostituiti dai seguenti: « Appartiene al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato la cognizione dei delitti di cui agli articoli 1, 2° capoverso, 3, 6 e 7, nonche' di tutti quegli altri delitti che, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, sono punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni. Appartiene al Tribunale ordinario la cognizione di tutti i delitti che, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, sono punibili con la reclusione inferiore nel massimo a venti anni, nonche' di quelli preveduti dal comma precedente per i quali il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato eserciti la facolta' di rimessione ». L'art. 12 diventa art. 15. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 dicembre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - GRANDI - VIDUSSONI - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 9 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
