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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico, E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra, con le seguenti modificazioni: ((...)) ((...)) Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 diventano articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ((...)) L'art. 10 diventa art. 12. ((...)) L'Art. 11 diventa art. 14 ed i due primi commi sono sostituiti dai seguenti: « Appartiene al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato la cognizione dei delitti di cui agli articoli 1, 2° capoverso, 3, 6 e 7, nonche' di tutti quegli altri delitti che, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, sono punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni. Appartiene al Tribunale ordinario la cognizione di tutti i delitti che, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, sono punibili con la reclusione inferiore nel massimo a venti anni, nonche' di quelli preveduti dal comma precedente per i quali il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato eserciti la facolta' di rimessione ». L'art. 12 diventa art. 15. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 dicembre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - GRANDI - VIDUSSONI - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI

[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 9 maggio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1943 al 9 maggio 1943. 285 parole tolte.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra, con le seguenti modificazioni: tolto: All'art. 3, e' sostituito il seguente: « Chiunque sottrae al consumo normale merci di rilevante entita' e' punito con la reclusione da 6 a 24 anni e con la multa non inferiore a lire 3000. Se dal fatto e' derivato grave nocumento per l'economia di guerra si applica la pena dell'ergastolo. Dopo l'art. 3, e' inserito il seguente: « Art. 4. - Chiunque, essendo addetto ad uffici o servizi istituiti o gestiti dall'autorita' per l'approvvigionamento o per la distribuzione delle merci, ovvero essendo incaricato di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione delle merci, ovvero essendo costituito depositario delle merci per disposizione dell'autorita', cagiona per colpa la distruzione o il deterioramento delle merci stesse e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non superiore a lire 5000. Se del fatto e' derivato grave danno all'economia di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa non inferiore a lire 5000.aggiunto: ...... Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 diventano articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tolto: Dopo l'art. 9, diventato 10, e' inserito il seguente: « Art. 11. - Quando, tenuto conto della gravita' del reato, la pena della multa stabilita dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e dalla presente legge puo' presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al decuplo ».aggiunto: ... L'art. 10 diventa art. 12. tolto: Dopo l'art. 10, diventato 12, e' inserito il seguente: « Art. 13. - I delitti preveduti da questa legge, quando sono attribuiti alla competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, si considerano, a tutti gli effetti, quali reati contro la personalita' dello Stato. Ai delitti stessi e' applicabile la facolta' di rimessione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 dicembre l936-XV, n. 2136 »aggiunto: ... L'Art. 11 diventa art. 14 ed i due primi commi sono sostituiti dai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1549~art1 · fonte del testo

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