[1]Interconnessione

[2]1. Ogni fornitore autorizzato a fornire servizi di telecomunicazione ha il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e di servizi pubblici di comunicazione. L'interconnessione dovrebbe, in linea di principio, essere definita di concerto tra le imprese interessate nell'ambito di una trattativa commerciale. 2. Le autorita' di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate. 3. L'interconnessione a un fornitore principale, garantita in corrispondenza di ogni punto della rete ove sia tecnicamente praticabile, e' fornita:

  • a)secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi da esso non controllati o per le proprie societa' controllate o altre societa' controllate;
  • b)tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe(1) trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilita' economica, e sufficientemente disaggregate, cosi' da consentire al fornitore di non dovere alcun corrispettivo per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato;
  • c)su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie. 4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico. 5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento. 6. Il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale puo' rivolgersi, in qualsiasi momento o dopo un periodo di tempo ragionevole noto al pubblico, a un organismo nazionale indipendente, che puo' essere un organismo di regolamentazione di cui all'articolo 95, per la risoluzione delle controversie concernenti le modalita', le condizioni e le tariffe di interconnessione opportune. ---------- (1) Le tariffe sono orientate ai costi nella parte CE e basate sui costi negli Stati del CARIFORUM firmatari.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art98 · fonte del testo

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