[1]Scambio di informazioni e consultazioni

[2]1. Le parti convengono di designare, all'atto dell'applicazione provvisoria del presente accordo, punti di contatto per gli scambi di informazioni previsti dal presente capo. Le parti convengono di scambiarsi le informazioni quanto piu' possibile attraverso i punti di contatto regionali. 2. Le parti convengono di potenziare la comunicazione e lo scambio di informazioni sulle materie che rientrano nel presente capo, in particolare sulle modalita' per agevolare il rispetto delle reciproche regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' e per eliminare gli ostacoli inutili ai loro reciproci scambi di merci. 3. Le parti, laddove insorga un problema specifico inerente alle regolamentazioni tecniche, norme o procedure di valutazione della conformita' tale da incidere sui loro scambi reciproci, si informano e si consultano quanto prima con l'obiettivo di pervenire a una soluzione concordata. 4. Le parti convengono di informarsi, per iscritto e non appena possibile dopo l'assunzione della decisione, in merito alle misure adottate o da adottare per vietare l'importazione di una merce nel caso in cui essa presenti rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente. 5. Le parti convengono di individuare i prodotti sui quali scambiarsi informazioni per una collaborazione volta a far si' che tali prodotti soddisfino le regolamentazioni tecniche e le norme per l'accesso reciproco ai mercati delle due parti. Le informazioni possono comprendere l'individuazione dei bisogni in termini di capacita' e proposte per soddisfare questi bisogni.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art49 · fonte del testo

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