[1]Specifiche tecniche

[2]1. Nel rispetto degli obiettivi di cui al presente capo, i soggetti appaltanti garantiscono che le specifiche tecniche applicate o destinate ad essere applicate agli appalti disciplinati dal presente capo vengano precisate negli avvisi di gara e/o nei fascicoli di gara. 2. I soggetti appaltanti non sollecitano ne' accettano da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di una determinata specifica tecnica per un dato appalto qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza. 3. Se del caso, nello stabilire le specifiche tecniche dei beni o servizi oggetto dell'appalto, il soggetto appaltante:

  • a)stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziche' in termini di norme di progettazione o descrittive;
  • b)determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni. 4. Qualora nelle specifiche tecniche vengano impiegate caratteristiche descrittive o di progettazione, esse sono accompagnate, se del caso, dalla dicitura "o equivalente" e il soggetto appaltante prende in considerazione le offerte che dimostrano di rispettare le caratteristiche descrittive o di progettazione prescritte e risultano idonee allo scopo previsto. 5. Il soggetto appaltante non puo' stabilire specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o fornitore particolare salvo nel caso in cui non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto, e cio' purche' nel fascicolo di gara figuri la dicitura "o equivalente".

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art173 · fonte del testo

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