[1]Misure provvisorie e cautelari

[2]1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che le autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare in caso di accertamento della violazione. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale. 2. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di ledere un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. 3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che, qualora il ricorrente faccia valere l'esistenza di circostanze tali da pregiudicare il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, l'autorita' giudiziaria possa disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine l'autorita' competente puo' disporre l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art156 · fonte del testo

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