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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 15 gennaio 1934 - Anno XII
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - ACERBO - DE FRANCISCI - JUNG.
[9]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
