TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LE REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DEL MAROCCO La Repubblica Italiana e il Regno del Marocco, d'ora innanzi detti le Alte Parti contraenti, consapevoli dei loro antichi rapporti storici e culturali, arricchiti dagli apporti e dalle reciproche influenze delle civilta' europea ed arabo-islamica, sensibili agli scambi e ai contatti umani che si vanno intensificando tra i due Paesi, perseguendo le finalita' del progresso economico e sociale dei loro popoli nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, essenziali al pieno sviluppo della persona umana e all'effettiva affermazione della sua dignita', determinati a rafforzare i rapporti e la cooperazione bilaterali e i contatti culturali tra i due popoli sulla base della fiducia, della collaborazione e del reciproco rispetto, coscienti delle responsabilita' che competono loro nella regione e determinati a conferire alle relazioni italo-marocchine un carattere esemplare che rifletta i legami di amicizia e di collaborazione esistenti tra i due popoli, desiderosi di conferire un apporto concreto alla creazione di condizioni di stabilita' e di cooperazione nella regione del Mediterraneo, che permettano di eliminare definitivamente le tensioni nell'intera regione e in particolare nel Mediterraneo occidentale, consapevoli del contributo importante che a tali obiettivi puo' recare l'intensificazione dei processi di integrazione regionale che rispettivamente li concernono, convinti della necessita' di proseguire l'esercizio in atto di cooperazione nel Mediterraneo occidentale senza perdere di vista la prospettiva di una cooperazione panregionale, desiderosi di contribuire all'avvento di un nuovo ordine internazionale fondato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia e sulla liberta', riaffermando la loro stretta adesione alle norme del diritto internazionale e, in particolare, agli obblighi, agli obiettivi e ai principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, tenendo presente l'insieme degli accordi e convenzioni in vigore tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad operare costantemente al fine del rafforzamento delle relazioni umane tra i due Paesi e della loro collaborazione in tutti i settori. Esse convengono d'intraprendere ogni azione suscettibile di favorire l'intesa e la comprensione tra i popoli italiano e marocchino e di consolidare i rapporti di amicizia che intrattengono da secoli.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;128~trattato-art1 · fonte del testo

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