Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1934 al 22 dicembre 2008. 1076 parole tolte, 20 parole aggiunte in 57 capoversi.

tolto: Chiunque intende preparare per la vendita seme-bachi da seta, deve ottenere speciale autorizzazione dal Ministero di agricoltura. Uguale autorizzazione e' necessaria per preparare il seme che si scambia e si da' gratuitamente.

tolto: Art. 2.

tolto: L'autorizzazione e' accordata, quando risulti che il personale direttivo tecnico, i locali, le macchine, gli attrezzi dello stabilimento, e in genere il funzionamento del medesimo, siano tali da assicurare la razionale preparazione del seme a sistema cellulare.

tolto: Art. 3.

tolto: E' concessa la dispensa della autorizzazione di cui ai precedenti articoli a coloro che, alla data della presente legge, siano da tre anni iscritti alla Camera di commercio e industria del luogo in qualita' di preparatori di seme-bachi, producano annualmente in media non meno di 500 oncie di seme di razze pure o di 1500 oncie di seme di razze incrociate e siano forniti di locali, macchine ed attrezzi adeguati a produrre e conservare convenientemente le quantita' di seme che producono.

tolto: Essi, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, debbono fare denunzia al Ministero per l'agricoltura della esistenza e del funzionamento della ditta e dello stabilimento, indicando la quantita' di seme che intendono preparare, e dimostrando quanto e' prescritto dal precedente comma per la dispensa dell'autorizzazione.

tolto: Art. 4.

tolto: Gli stabilimenti, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, hanno obbligo di impiegare in allevamenti per riproduzione almeno l'1.50 per cento del seme da produrre, se di razza gialla indigena, e il 2 per cento per le razze asiatiche, la cui quantita' deve essere dichiarata annualmente.

Mostra gli altri 49 capoversi cambiati

tolto: Gli stabilimenti di cui all'articolo 3 al pari di quelli dell'articolo 1 dovranno, entro cinque anni dalla approvazione della legge, avere e conservare personale difettivo tecnico competente.

tolto: Art. 5.

tolto: E' consentita la importazione nel Regno del seme-bachi da seta soltanto deposto in celle, colle relative farfalle.

tolto: Art. 6.

tolto: E' vietato di allevare, a scopo di riproduzione e di reincrocio qualsiasi razza che non sia razza pura o che non sia riconosciuta come nuova razza stabilizzata.

tolto: Art. 7.

tolto: La vendita del seme-bachi e' permessa ai soli stabilimenti che hanno ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 1, e a quelli contemplati dall'art. 3.

tolto: E' tuttavia consentito, a chi eserciti l'industria della trattura e della torcitura della seta, di distribuire, anche a pagamento, seme proveniente da stabilimenti autorizzati o dispensati dall'autorizzazione.

tolto: Art. 8.

tolto: E' vietata la vendita del seme a mezzo di venditori ambulanti.

tolto: Art. 9.

tolto: Il controllo sulla sanita' del seme preparato per la vendita potra' essere esercitato sia sulle farfalle, sia sul seme.

tolto: Art. 10.

tolto: Il seme puo' essere posto in vendita in celle con le relative deposizioni o sgranato. Il seme sgranato deve essere venduto in telaini in scatole, in sacchette e non altrimenti.

tolto: Sugli involucri devono essere indicate la quantita' e la qualita' del contenuto, e il nome della ditta preparatrice.

tolto: Art. 11.

tolto: Il Ministero per l'agricoltura esercita, a mozzo dei propri funzionari e di speciali incaricati, la vigilanza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme-bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme.

tolto: I funzionari e gli incaricati predetti hanno libero accesso negli stabilimenti e nei locali di preparazione di allevamento e di vendita.

tolto: Art. 12.

tolto: Per l'accertamento della sanita' del seme gia' preparato per la vendita, i funzionari e gli incaricati, di cui al precedente articolo, prelevano due campioni del seme, racchiudendoli in separati e convenienti involucri cui e' apposto un sigillo. L'analisi e' fatta da uno degli istituti governativi designati con apposito decreto del Ministero per l'agricoltura.

tolto: In caso di contestazioni circa le risultanze degli accertamenti sulla infezione del seme, il giudizio definitivo ed inappellabile, e' dato dall'istituto governativo che all'uopo sara' designato col decreto di cui al primo comma.

tolto: Art. 13.

tolto: Per ogni oncia di seme venduto sara' corrisposta, con le modalita' da determinarsi nel regolamento, una tassa di lire 0.10, che sara' versata in apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

tolto: Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio finanziario 1922-23, sara' iscritto in apposito capitolo uno stanziamento, per il primo anno presunto e per gli esercizi successivi corrispondente alla suddetta entrata, che servira' per le spese di qualsiasi natura inerenti all'applicazione della presente legge.

tolto: Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno stabilite le modalita' tutte per l'erogazione di dette spese.

tolto: Art. 14.

tolto: Il seme risultato infetto, quello confezionato per la vendita da chi non sia autorizzato ai sensi dell'art. 1, o dispensato dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, e quello venduto da venditori ambulanti deve essere distrutto. Il regolamento determinera' le modalita' della distruzione.

tolto: Art. 15.

tolto: Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con ammenda da L. 50 a L. 1000.

tolto: In caso di recidiva la pena e' applicata in misura doppia.

tolto: Art. 16.

tolto: I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero per l'agricoltura entro un mese dalla pronuncia.

tolto: Le sentenze di condanna sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale di informazioni seriche.

tolto: Art. 17.

tolto: Le infrazioni sono denunciate al magistrato dai funzionari e dagli incaricati della vigilanza e del controllo, a mezzo di verbale di accertamento.

tolto: Art. 18.

tolto: Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui all'art. 15, gli stabilimenti o le ditte che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono dagli incaricati del controllo, salvo casi di maggiori gravita', una prima volta diffidate semplicemente, per iscritto, con notifica al Ministero, e richiamate all'osservanza delle disposizioni medesime. In caso di recidiva la diffida e il richiamo vengono pubblicati sul Bollettino di informazioni seriche e sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, ed ove la ditta o lo stabilimento contravvenga nuovamente, potra' incorrere nella revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, o dalla dispensa dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

tolto: Rimane salva ed impregiudicata la distruzione del seme di cui all'art. 14.

tolto: Il provvedimento di revoca spetta, con decisione inappellabile, al Ministro per l'agricoltura, sentito il parere del Comitato per gli interessi serici.

tolto: Anche di tale provvedimento e' fatta pubblicazione sul Bollettino di informazioni seriche e sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

tolto: Art. 19.

tolto: Apposito regolamento stabilira' le norme per l'esecuzione di questa legge e fissera' la data alla quale andranno in vigore le disposizioni in questa legge ed in esso regolamento contenute.

tolto: Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

tolto: Data a San Rossore, addi' 28 giugno 1923.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Mussolini - De Capitani D'Arzago -

tolto: Oviglio - De' Stefani -

tolto: Teofilo Rossi.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Oviglio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1923-06-28;1512~art1 · fonte del testo

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