[1]Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche

[2]1. La Serbia assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunita' registrate nella Comunita' a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 1), secondo le modalita' di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Serbia sono ammissibili alla registrazione nella Comunita' alle condizioni specificate in detto regolamento. 2. La Serbia vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunita' per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce e' indicata, l'indicazione geografica in questione e' utilizzata in una traduzione o la denominazione e' accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe. 3. La Serbia rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2. 4. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Serbia o acquisiti con l'uso, non saranno piu' utilizzati dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Serbia o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purche' non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualita', alle specifiche e all'origine geografica delle merci. 5. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Serbia. 6. La Serbia si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo non violino le disposizioni del presente articolo. 7. La Serbia garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

  • 1)GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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