[1]Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca

[2]1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie. 2. Qualora le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 raggiungano cumulativamente il 115% in volume della media dei tre anni civili precedenti, la Serbia e la Comunita' avviano consultazioni, entro cinque giorni lavorativi, onde analizzare e valutare la struttura degli scambi di questi prodotti nella Comunita' e trovare, all'occorrenza, soluzioni adeguate per evitare distorsioni commerciali delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunita'. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora durante un anno civile le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 aumentino cumulativamente di oltre il 30% in volume rispetto alle media dei tre anni civili precedenti, la Comunita' puo' sospendere il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti causa dell'aumento. Se viene decisa la sospensione del trattamento preferenziale, la Comunita' notifica entro cinque giorni lavorativi la misura al comitato di stabilizzazione e di associazione e avvia consultazioni con la Serbia per stabilire misure volte a evitare distorsioni commerciali negli scambi dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3. La Comunita' ripristina il trattamento preferenziale non appena la distorsione commerciale viene risolta mediante l'applicazione effettiva delle misure concordate o per effetto di qualsiasi altra misura adeguata adottata dalle Parti. Le disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 3-6, si applicano, mutatis mutandis, agli interventi contemplati dal presente paragrafo. 3. Le Parti riesaminano il funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di adeguare opportunamente il meccanismo di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari