Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in appresso denominata anche "ADM") e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurera' nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: - l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione; - la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Il dialogo politico su questi aspetti puo' svolgersi a livello regionale.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art3 · fonte del testo

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