: Nella produzione dei films la produzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi sara' fissata per ciascuna coproduzione di comune accordo dai coproduttori interessati. Per quanto concerne la partecipazione minoritaria italiana, essa non potra' essere inferiore al 30%. La quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario. L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5. La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso e sottomessa alla approvazione delle competenti Autorita' dei due Paesi. Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art4 · fonte del testo

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