Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 · Legge 2 febbraio 2001, n. 15
- Aggiornato al
- 20 febbraio 2001
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO…
- Art. 2Le Parti promuoveranno lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della…
- Art. 3Al fine di favorire la conoscenza delle rispettive letterature, ciascuna Parte…
- Art. 4Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione…
- Art. 5Le Parti promuoveranno l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali congiunte…
- Art. 6Le Parti favoriranno la realizzazione di produzioni cinematografiche in regime di…
- Art. 7Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi…
- Art. 8Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i…
- Art. 9Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di…
- Art. 10Le Parti promuoveranno lo sviluppo delle iniziative e l'interscambio in materia di…
- Art. 11Le Parti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e…
- Art. 12Le Parti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprieta'…
- Art. 13Nell'intento di contribuire alla conservazione dei patrimoni artistici dei due Paesi, le…
- Art. 14Le Parti favoriranno sul proprio territorio, conformemente alle rispettive legislazioni…
- Art. 15Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi, Biblioteche e i Musei dei due…
- Art. 16Le Parti stimoleranno la cooperazione nella modernizzazione delle Amministrazioni…
- Art. 17Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi…
- Art. 18Il riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario e' regolato…
- Art. 19La cooperazione in materia tecnologica e la formazione tecnico-professionale tra le…
- Art. 20Le Parti offriranno reciprocamente borse di studio a laureati dell'altro Paese, per studi…
- Art. 21Le Parti stimoleranno l'organizzazione di corsi per la formazione delle risorse umane, in…
- Art. 22Le due Parti favoriranno l'invio di attrezzature e materiale per la realizzazione di…
- Art. 23Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la…
- Art. 24Ciascuna Parte favorira', mediante facilitazioni amministrative e fiscali l'ingresso e la…
- Art. 25Per dare applicazione al presente Accordo, le parti hanno deciso di istituire una…
- Art. 26I mezzi finanziari necessari all'esecuzione del Programmi Culturali congiunti, previsti…
- Art. 27I suoli, gli edifici o parte di edifici di proprieta' dello Stato o delle istituzioni…
- Art. 28Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore nella data in cui le…
- Art. 29Il presente Accordo avra' durata illimitata e potra' essere modificato per iscritto per…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Accordo». torna al corpo dell’atto
