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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 946, portante norme integrative delle leggi riguardanti l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti dei beni immobili, con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 1, il comma 2° e' sostituito col seguente:

[10]« Agli effetti dell'applicazione, tanto dell'imposta normale di registro quanto dell'imposta speciale sul plusvalore, sono considerati come unico trasferimento i trasferimenti ed i conferimenti in societa', contemporanei o successivi, di parti o di quote indivise dello stesso o di piu' immobili o di diritti immobiliari, effettuati da uno o piu' venditori ad uno stesso acquirente, quando il valore complessivo delle quote trasferite, definitivamente accertato agli effetti tributari, supera L. 5.000 e i detti trasferimenti abbiano luogo nel periodo di un biennio dalla data del primo strasferimento ».

[11]Allo stesso articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

[12]Sono parimenti considerati come unico trasferimento gli acquisti contemporanei o successivi di parti di quote indivise dello stesso o di piu' immobili o di diritti immobiliari effettuati da piu' compratori quando questi rivendano, contestualmente o separatamente, ad uno stesso acquirente, o conferiscano in societa' le parti o quote acquistate entro un biennio dall'acquisto ed il valore complessivo, definitivamente accertato per i detti acquisti, superi le 5.000 lire.

[13]«Qualora i precedenti acquisti non siano stati assoggettati alla imposta sul plusvalore, sara' assunto come valore di riferimento agli effetti di tale imposta, quello al 1° gennaio 1939-XVII.

[14]«Non si fa luogo all'applicazione del secondo e terzo comma del presente articolo quando si tratta di trasferimenti o conferimenti dell'intera quota di loro spettanza fatti da piu' venditori o conferenti che siano comproprietari dell'immobile o del diritto immobiliare in dipendenza di trasferimento per causa di morte o per atto che abbia acquistato data certa a mezzo di registrazione anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII».

[15]All'art. 2, sono aggiunti i seguenti commi:

[16]L'Amministrazione finanziaria, nel sottoporre a revisione, secondo le disposizioni in vigore, i valori dichiarati a norma del comma precedente, ha diritto di contestare tali valori, anche se dichiarati in somma superiore al valore corrente di mercato degli immobili oggetto della permuta.

[17]In base all'eventuale eccedenza di valore fra i beni permutati, definitivamente accertata, si applica l'imposta speciale del 60 per cento, di cui al citato R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, e successive modificazioni e disposizioni ».

[18]All'art. 3, comma 1°, in fine, dopo le parole: «con gli immobili», sono aggiunte le parole: «o diritti immobiliari».

[19]All'art. 5, il 1° e 2° comma sono sostituiti con i seguenti:

[20]«Ai fini dell'applicazione delle imposte normali di trasferimento e dell'imposta sul plusvalore, sono assimilate alle vendite volontarie le aggiudicazioni, a chiunque effettuate, di beni immobili, in seguito a vendite coatte promosse in dipendenza di mutui in denaro, anche cambiari, e qualunque sia stata la forma dell'anticipazione, fatta eccezione per quelle dipendenti da mutui risultanti da atti registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643.

[21]«Per i mutui cambiari, la data di emissione della cambiale o di altro effetto di commercio puo' essere provata anche dall'annotazione di tali titoli nei libri di commercio, regolarmente tenuti, del debitore o del creditore o di un istituto di credito ».

[22]Allo stesso art. 5, e' soppresso il comma 3°.

[23]All'art. 8, il comma 3° e' sostituito col seguente:

[24]«Le disposizioni dell'art. 1, secondo, terzo e quarto comma, e degli articoli 2, 3, 4 e 6 si applicano anche agli atti di trasferimento, comprese le permute, ed ai conferimenti, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato iniziato o, se iniziato, non sia stato definito il processo valutativo, ancorche' questo sia stato iniziato ai soli effetti dell'imposta normale di registro ».

[25]Allo stesso art. 8, e' soppresso il comma 4°.

[26]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[27]Data a Roma, addi' 3 dicembre 1942-XXI

[28]VITTORIO EMANUELE

[29]MUSSOLINI - DI REVEL

[30]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 31 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1492~art1 · fonte del testo

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