[1]ARTICOLO XI Responsabilita'

[2]1. In caso di qualsiasi danno arrecato a qualunque proprieta' o persona all'interno o all'esterno della Base in ragione delle attivita' di cui all'Articolo II, la responsabilita' del Governo del Kenya sara' assunta dal Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana sara' tenuto al risarcimento del danno arrecato, fermo restando il diritto del Governo della Repubblica Italiana ad essere risarcito da terzi qualora il danno in questione sia causato da atti o omissioni da parte di terzi. Il Governo della Repubblica del Kenya sara' ritenuto responsabile laddove la perdita o il danno siano stati causati da colpa grave o da atto o omissione intenzionale dei propri dipendenti o agenti. 2. (a) Rispetto alle attivita' relative ai lanci orbitali e suborbitali, il Governo della Repubblica Italiana, tramite l'Agenzia Spaziale Italiana, attivera' polizze assicurative individuali con una o piu' Societa' di Assicurazione autorizzate in Kenya ed approvate dall'Autorita' keniana di Regolamentazione delle Assicurazioni. (b) Ferme restando le pertinenti disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Responsabilita' per i danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972, la polizza di assicurazione coprira', come congiuntamente assicurati, il Governo della Repubblica del Kenya, i cittadini e i residenti nella Repubblica del Kenya. 3. In caso di azioni legali, cause o rivendicazioni portate avanti nei confronti del Governo della Repubblica del Kenya in merito o in relazione alle attivita' condotte presso la Base, il Governo della Repubblica Italiana provvedera' ad indennizzare ed a liberare il Governo della Repubblica del Kenya da responsabilita' per perdite e rivendicazioni relative a lesioni o danni, costi, oneri e spese o ad essi riconducibili, ad eccezione dei casi in cui l'azione legale, la causa o la rivendicazione sia causata da colpa grave o da atto o omissione intenzionale dei Governo della Repubblica del Kenya o di soggetto che agisca per suo conto.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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