[1]Allegato

[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

[3]E

[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[5]RELATIVO AL CENTRO SPAZIALE LUIGI BROGLIO-MALINDI, KENYA

[6]Il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati "le Parti": 1. INTENZIONATI a rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali e l'amicizia fra i due Paesi; 2. DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale per i propri cittadini; 3. PRESO ATTO dell'Accordo per la cooperazione economica, tecnica e allo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il 19 novembre 1985; 4. PRESO ATTO dell'Accordo per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il 27 ottobre 2006; 5. CONSIDERATO il Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, aperto alla firma il 27 gennaio 1967 e ratificato da Kenya e Italia, nonche' tutti gli altri Trattati delle Nazioni Unite in materia di diritto dello spazio, dei quali Italia e Kenya sono parte; 6. PRESO ATTO che l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e' l'Ente pubblico nazionale incaricato di elaborare ed attuare il documento di Visione Strategica nel quale sono elencati nel dettaglio i programmi delle attivita' dell'ASI; 7. PRESO ATTO dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi (attualmente denominata Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a Nairobi il 14 marzo 1995; 8. PRESO ATTO delle decisioni adottate dal Consiglio Congiunto dei Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Roma il 27 ottobre 2006, ivi compresa la raccomandazione per il rinnovo dell'Accordo fra Kenya e Italia relativo alla base di lancio e contrailo di' satelliti di San Marco-Malindi, nonche' delle decisioni adottate dal Consiglio Congiunto dei Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Nairobi il 14 gennaio 2010, ivi compresa l'intesa sull'apertura formale dei negoziati per il rinnovo dell'Accordo nei tempi piu' brevi possibili; 9. PRESO ATTO della decisione di prorogare la validita' dell'Accordo fra il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi (attualmente denominata Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a Nairobi il 14 marzo 1995, attraverso diversi scambi di Note Verbali, per un periodo da concordare tra le parti; 10. RICONOSCIUTA la necessita' di continuare ad esplorare e ad utilizzare lo spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, che comporta il lancio, controllo e studio in orbita di satelliti e piattaforme suborbitali dal territorio del Kenya; 11. RICONOSCIUTA la necessita' di sviluppare un ampio quadro di cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia spaziali; 12. RICONOSCIUTA l'opportunita' di offrire rinnovate capacita' di lancio di piccoli e micro satelliti in zona equatoriale, con particolare attenzione alle necessita' dei Paesi Europei ed Africani; 13. CONSIDERATA l'importanza della cooperazione internazionale nel promuovere l'esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e desiderosi di continuare a sostenere gli sforzi per estendere a tutti gli Stati i benefici che ne derivano; 14. CONSIDERATE le raccomandazioni della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sulla esplorazione e fuso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici (UNISPACE III) tenutasi a Vienna nel luglio 1999, e la Dichiarazione del Millennio adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione N. 55/2 dell'8 settembre 2000; 15. CONSAPEVOLI dell'importante contributo che l'osservazione della Terra puo' dare all'utilizzo delle risorse naturali in Africa; 16. PRESO ATTO della Dichiarazione di Lisbona su Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza (GMES) e Africa, firmata il 7 dicembre 2007, e della Dichiarazione di Maputo, firmata il 15 ottobre 2006, entrambe concordanti sul ruolo importante che i servizi di osservazione della Terra svolgono per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza in Africa; 17. CONSIDERATA la partecipazione del Governo della Repubblica Italiana al Programma Galileo e gli importanti benefici che possono derivare da tale programma per i Paesi Africani; 18. RICONOSCIUTA l'opportunita' che la cooperazione fra i due Paesi offre al Kenya in termini di trasferimento di tecnologia e sviluppo delle risorse umane, nell'ambito della scienza e della tecnologia spaziali; 19. E RICONOSCIUTI INOLTRE i reciproci vantaggi scientifici, tecnici ed economici derivanti, dall'esplorazione e dall'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e dalle relative applicazioni;

[7]HANNO CONVENUTO quanto segue:

[8]ARTICOLO I Definizioni

[9]Il termine "Accordo" indica i contenuti del presente documento, stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, cosi' come di volta in volta emendati dalle Parti; per "Parti" si intendono il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana; per "Base" si intende il Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, ai sensi dell'Articolo II del presente Accordo; il termine "Consiglio" indica i Ministri designati dal Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, ai sensi dell'Articolo IV del presente Accordo; il termine "Comitato" indica i Segretari generali, o altra carica equivalente, designati dai Ministeri competenti delle Parti e i Direttori designati dalle rispettive Agenzie Spaziali Nazionali, ai sensi dell'Articolo V del presente Accordo; il termine "Organo di Gestione" indica i rappresentanti designati dal Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica italiana, ai sensi dell'Articolo VI del presente Accordo; per "Terzi" si intende ogni altra istituzione, entita' o persona diversa dalle Parti o dalle loro rispettive autorita' pubbliche, agenzie spaziali ed istituzioni pubbliche che si occupano di attivita' spaziali; per "Staff scientifico" si intende il personale impiegato presso la Base che svolge incarichi specialistici e di natura intellettuale, diversi dai lavori concettuali, manuali, meccanici o fisici di routine; per "Staff tecnico-amministrativo" si intende il personale assunto presso la Base diverso dallo staff scientifico; per "Beni" si intende qualsiasi infrastruttura o attrezzatura situata presso la Base; per "Accordi attuativi" si intendono gli strumenti stipulati al fine di implementare i settori di cooperazione di cui all'Articolo II.2 ed all'Articolo III dell'Accordo, cosi' come negoziati ai sensi dell'Articolo III.7.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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