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Miscellanea
Convenzione
Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione · Legge 23 aprile 1991, n. 149
- Aggiornato al
- 10 maggio 1991
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ANNESSO C CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FOCHE…
- Art. 2(1) Le Parti contraenti convengono che le specie di foche enumerate all'Articolo 1 non…
- Art. 3in annesso (1) Questa Convenzione include un Annesso che specifica i provvedimenti che…
- Art. 4speciali (1) Nonostante le disposizioni di questa Convenzione, ogni Parte Contraente puo'…
- Art. 5di informazioni e di pareri scientifici (1) Ciascuna Parte Contraente fornira' all'altra…
- Art. 6tra le Parti Contraenti (1) In qualsiasi momento dopo che una caccia commerciale alle…
- Art. 7delle Operazioni Le Parti contraenti si riuniranno entro cinque anni a decorrere…
- Art. 8alla Convenzione (1) Questa Convenzione puo' essere emendata in ogni tempo. Il testo di…
- Art. 9all'Annesso (1) Ogni Parte contraente puo' proporre emendamenti all'Anneso alla presente…
- Art. 10La Convenzione sara' aperta alla firma a Londra dal 1 giugno al 31 dicembre 1972 dagli…
- Art. 11Questa Convenzione e' soggetta a ratifica o ad accettazione. Gli strumenti di ratifica o…
- Art. 12La Convenzione sara' aperta per adesione ad ogni Stato il quale possa essere invitato ad…
- Art. 13in vigore (1) Questa Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla…
- Art. 14Ogni Parte Contraente puo' ritirarsi da questa Convenzione il 30 giugno di ogni anno…
- Art. 15da parte del Depositario Il Depositario notifichera' tutti gli Stati firmatari ed…
- Art. 16certificate e Registrazione (1) Questa Convenzione, redatta in lingua francese, in lingua…
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