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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, con la seguente modificazione:
[9]Al comma 2° dell'art. 3 e' sostituito il seguente:
[10]«Dopo l'entrata in vigore del presente R. decreto-legge il reclutamento del gruppo A ha luogo col grado 10° per i posti messi a concorso fra candidati forniti di laurea in ingegneria, in medicina, in scienze agrarie e in scienze fisiche e chimiche, e dal grado 11° per i posti messi a concorso fra candidati muniti di laurea in giurisprudenza, in scienze economico-commerciali, o in scienze politiche, salvo la osservanza degli articoli 9 e 17 del R. decreto 11 novembre 1933, n. 2395».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 20 gennaio 1938 - Anno XVI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Lantini - Di Revel.
[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1938 al 16 dicembre 2010
