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Le abitazioni, i magazzini, le fabbriche, i negozi ed ogni altra costruzione dei sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti situati nel territorio dell'altra con tutti i terreni ed annessi adibiti per residenza, commercio o industria, saranno esenti da ogni visita o perquisizione e da ogni esame ed ispezione di libri, carte, contabilita', che si trovassero in essi, a meno che non siano eseguiti con osservanza delle condizioni e colla procedura prescritta dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti applicabili ai sudditi della nazione stessa.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art7 · fonte del testo

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