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I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti, nel territorio dell'altra, da ogni servizio militare obbligatorio nelle truppe regolari di terra e di mare, nelle guardie o nelle milizie nazionali. Essi saranno esenti da ogni requisizione militare o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione dei gravami derivanti dal possesso o dalla locazione di beni immobili e delle prestazioni e requisizioni militari, che saranno sopportate egualmente dai nazionali, a titolo di proprietari o locatari di beni immobili. Essi non saranno obbligati a pagare alcuna tassa che sia imposta in luogo e vece del servizio militare personale. Essi saranno esenti da ogni prestito forzoso e da ogni contribuzione straordinaria imposta in tempo di guerra.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art6 · fonte del testo

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