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I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti non saranno sottoposti, sul territorio dell'altra Parte, a contributi, tasse o imposte di qualsiasi specie, diverse o maggiori di quelle che sono o saranno imposte sui nazionali, o sui sudditi della nazione piu' favorita a questo riguardo.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art5 · fonte del testo

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