Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 259 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno piena liberta', anche insieme colle loro famiglie, di entrare nel territorio dell'altra Parte, di viaggiarvi, di soggiornarvi o risiedervi, come pure di uscirne.
tolto: Saranno loro garantite protezione e sicurezza permanenti, sia nei riguardi delle persone come dei beni, nello stesso modo dei nazionali, sotto condizione tuttavia di conformarsi alle leggi del Paese e con riserva dell'osservanza e dell'applicazione delle leggi di polizia riguardanti gli stranieri.
tolto: I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti potranno, in qualunque luogo del territorio dell'altra, esercitare, in conformita' delle leggi del paese, la loro professione e tutti i mestieri leciti, darsi al commercio o all'industria, esercitare il traffico, tanto all'ingrosso quanto al minuto, di tutti i prodotti e articoli del commercio lecito sia in persona, sia per mezzo di rappresentanti, soli o in societa' con stranieri o nazionali; essi potranno prendere al loro servizio, per qualsiasi impiego, quelle persone che loro converranno.
tolto: Essi potranno, alle condizioni fissate dalla legislazione locale, acquistare in piena proprieta', possedere, occupare, vendere o trasmettere per successione, testamento, donazione e per ogni qualsiasi altro titolo, prendere o cedere in affitto tutti gli immobili, costruiti o non, destinati ad abitazione o a qualsiasi uso lecito, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra specie, sotto riserva delle disposizioni stabilite, nell'interesse della sicurezza nazionale, per alcune zone o per alcune localita' dalle leggi relative al soggiorno e allo stabilimento degli stranieri. Essi potranno ugualmente acquistare, possedere e trasmettere per successione, testamento, donazione, o per qualsiasi altro titolo, beni e effetti mobili di ogni specie.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.