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[1]Se un bastimento da guerra o mercantile di una delle Alte Parti contraenti fosse arenato o naufragato nelle acque o nei porti dell'altro Paese, la nave, i passeggeri e il carico godranno degli stessi favori ed immunita' che, per legge o regolamento o convenzione, questo Paese concede in casi analoghi a navi nazionali od a quelle della nazione piu' favorita. Saranno accordati al capitano e all'equipaggio aiuti e assistenza nella stessa misura in cui vengono concessi ai nazionali o ai sudditi o cittadini della nazione piu' favorita.

[2]Le merci, che si potessero salvare da una nave o bastimento arenato o naufragato di una delle Alte Parti contraenti, non saranno soggette a tasse doganali nel territorio dell'altra a meno che non siano vendute per il consumo nel Paese in cui la nave e' naufragata.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art20 · fonte del testo

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