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[1]Nessuna tassa di tonnellaggio, di porto, di transito, di faro, di pilotaggio, di quarantena e simili, o tasse corrispondenti di qualsiasi natura, o di qualsiasi denominazione, imposta in nome o a profitto del Governo, di pubblici funzionari, di privati, corporazioni o enti qualsiasi, sara' imposta nei porti dei territori di una delle Alte Parti contraenti alle navi dell'altra, che non sia egualmente e nelle stesse condizioni imposta, in casi analoghi, alle navi nazionali in generale o alle navi della nazione piu' favorita.

[2]Tale eguaglianza di trattamento sara' applicata reciprocamente alle navi rispettive, qualunque sia il porto dal quale esse arrivino e qualunque possa essere la loro destinazione.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art17 · fonte del testo

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