Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 159 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le Societa' commerciali, industriali, finanziarie (ivi comprese le Societa' per assicurazione e gli Istituti pubblici di assicurazione sulla vita umana), domiciliate nel territorio di una delle Alte Parti contraenti e ivi validamente costituite in conformita' delle leggi rispettive, saranno, con le modalita' e salvo i limiti fissati dalle leggi in vigore, riconosciute come aventi l'esistenza legale nel territorio dell'altra, e potranno, anche per mezzo di filiali, succursali od agenzie, esercitarvi la loro attivita' e tutti i loro diritti, compreso quello di adire i tribunali sia per intentarvi un'azione sia per difendersi.
tolto: In ogni caso le dette Societa' godranno, nel territorio dell'altra Parte, degli stessi diritti che sono o saranno accordati a Societa' similari di un altro qualsiasi Paese.
tolto: Le dette Societa' e Istituti non dovranno pagare, per l'esercizio di affari commerciali od industriali nel territorio dell'altra Parte, imposte, tributi o tasse diverse o piu' elevate di quelle pagate dalle Societa' e Istituti nazionali o appartenenti alla nazione piu' favorita.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art10 · fonte del testo
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