ARTICOLO II Le Parti riconoscono che la cooperazione finanziaria e' uno dei principali strumenti nel campo delle relazioni economiche bilaterali. Per tale ragione promuoveranno, nei rispettivi ambiti giuridici, la cooperazione tra istituzioni ed autorita' finanziarie attraverso le seguenti modalita': - la parte italiana esaminera' la possibilita' di porre in essere appropriati strumenti per favorire lo sviluppo della collaborazione fra i due Paesi, oltre all'esportazione di beni e servizi italiani; - ove le condizioni finanziarie ed economiche dei due Paesi lo consentano la parte italiana segnalera' agli organismi ed istituzioni competenti i progetti prioritari per la parte peruviana per i quali sara' richiesto il sostegno statale all'esportazione; - le Parti si impegnano a prestare particolare attenzione all'erogazione di crediti a favore di quei progetti che beneficiano di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi Terzi, - le Parti effettueranno scambi di esperti per favorire assistenza tecnica su aspetti particolari attinenti a quanto indicato; - le Parti effettueranno scambi di informazioni statistico- metodologiche e finanziarie, nonche' di esperienze nei settori di interesse reciproco anche attraverso seminari, conferenze e gruppi di lavoro.
Testo vigente dal 5 marzo 1994
