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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia ed il Peru', firmato a Roma il 25 ottobre 1991
Legge 22 febbraio 1994, n. 148
- Aggiornato al
- 5 marzo 1994
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in lire 48 milioni…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E…
- Art. iiARTICOLO II Le Parti riconoscono che la cooperazione finanziaria e' uno dei principali…
- Art. iiiARTICOLO III Verra' esaminata la possibilita' di ricorrere ad operazioni di conversione…
- Art. ivARTICOLO IV L'Italia e il Peru' collaboreranno per promuovere l'incremento dei flussi di…
- Art. vARTICOLO V La parte italiana dichiara la sua favorevole disposizione a favorire, per…
- Art. viARTICOLO VI Ciascuna Parte provvedera', tenuto conto delle rispettive legislazioni, a…
- Art. viiARTICOLO VII Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di dare vita ad…
- Art. viiiARTICOLO VIII Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il narcotraffico e…
- Art. ixARTICOLO IX La Parte italiana esprime l'intenzione di: - prendere in considerazione le…
- Art. xARTICOLO X Le Parti si adopereranno per: - conseguire finalita' di supporto allo sviluppo…
- Art. xiARTICOLO XI Ai fini di una conduzione ottimale delle iniziative di cooperazione, le Parti…
- Art. xiiARTICOLO XII Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi, le due…
- Art. xiiiARTICOLO XIII Al fine delle indicazioni di priorita', e per reperire gli strumenti…
- Art. xivARTICOLO XIV Il Comitato previsto dall'articolo XIII potra' avvalersi del supporto di…
- Art. xvARTICOLO XV Nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere applicata in…
- Art. xviARTICOLO XVI Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli…
