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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, numero 3167, 23 ottobre 1924, n. 2365, 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della «Stella al Merito del Lavoro», con la seguente modificazione:
[8]All'art. 1 aggiungere:
[9]«E' fatta eccezione, nella concessione della decorazione, per quei lavoratori che, con invenzioni o miglioramenti e modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, apportano miglioramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva od igienica agli strumenti, alle macchine stesse od alle aziende ove prestano il loro lavoro. In questo caso nella concessione della decorazione non verra' tenuto conto del periodo di tempo trascorso nell'azienda.
[10]«Per il computo degli anni di occupazione in una azienda, non costituisce ragione di interruzione la avvenuta trasformazione dell'azienda stessa per trapasso di proprieta' o trasformazione industriale dovuta a concentrazione o modificazione. Questi criteri si applicano pure alle aziende industriali dello Stato o gia' appartenenti alle Amministrazioni dello Stato».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1928 - Anno VI
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Mussolini - Belluzzo - Volpi.
[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
