[1]differita e consegna temporanea

[2]1. Se, nella Parte richiesta, nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione di una pena per un reato diverso da quello per il quale e' domandata l'estradizione, la Parte richiesta puo' consegnare la persona richiesta o differirne la consegna fino alla conclusione del procedimento o dell'esecuzione totale o parziale della pena inflitta. La Parte richiesta informa la Parte richiedente di un eventuale differimento. 2. Per quanto consentito dal proprio ordinamento, quando la persona indicata al paragrafo 1 del presente articolo e' giudicata estradabile, la Parte richiesta puo' consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente al fine di consentirne il perseguimento secondo le condizioni concordate dalle Parti. La persona consegnata e' tenuta in stato di detenzione nella Parte richiedente e una volta concluso il procedimento a suo carico e' riconsegnata alla Parte richiesta. La persona riconsegnata alla Parte richiesta in seguito ad una consegna temporanea viene definitivamente consegnata alla Parte richiedente al fine di scontare eventuali pene inflittele, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato. 3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la consegna puo' essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porne in pericolo la vita o aggravarne lo stato. In tal caso la Parte richiesta presenta alla Parte richiedente un referto medico dettagliato rilasciato da una sua struttura sanitaria pubblica.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari