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Penale
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016
Legge 18 novembre 2019, n. 146
- Aggiornato al
- 17 dicembre 2019
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 84
- Art. 1ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E…
- Art. 2di applicazione 1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si…
- Art. 3incriminabilita' 1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto…
- Art. 4' Centrali 1. Le Autorita' centrali designate trasmettono e ricevono le domande ai sensi…
- Art. 5della domanda 1. La domanda di assistenza e' formulata per iscritto e riporta la firma o…
- Art. 6delle domande 1. Lo Stato richiesto da' pronta esecuzione alla domanda in conformita'…
- Art. 7o rinvio dell'assistenza 1. Lo Stato richiesto puo' rifiutare, interamente o in parte…
- Art. 8di persone In conformita' alle disposizioni del presente Accordo, lo Stato richiesto fa…
- Art. 9e notificazione di documenti 1. Lo Stato richiesto notifica le citazioni e i documenti…
- Art. 10di prove nello Stato richiesto 1. Lo Stato richiesto, in conformita' alle proprie leggi…
- Art. 11di prove nello Stato richiedente 1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato…
- Art. 12e principio di specialita' 1. La persona che e' presente nel territorio dello Stato…
- Art. 13temporaneo di detenuti 1. Quando, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, non e' possibile…
- Art. 14di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale Al fine di assicurare il buon…
- Art. 15in videoconferenza 1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve…
- Art. 16di documenti ufficiali o pubblici, di documenti, di atti o di cose 1. Lo Stato richiesto…
- Art. 17, sequestri e confische 1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, esegue…
- Art. 18di informazioni bancarie e finanziarie 1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato…
- Art. 19' con altri strumenti di cooperazione o assistenza 1. Le disposizioni del presente…
- Art. 20di informazioni sui procedimenti penali Lo Stato richiesto trasmette allo Stato…
- Art. 21di informazioni sulle normative Gli Stati, se richiesti, si scambiano informazioni sulla…
- Art. 22di sentenze e di certificati del casellario penale 1. Quando lo Stato richiesto trasmette…
- Art. 23dall'onere di certificazione e validita' dei documenti e degli atti I documenti e gli…
- Art. 24Lo Stato richiesto puo' richiedere, previa consultazione con lo Stato richiedente, che le…
- Art. 25e spese 1. Lo Stato richiesto sostiene i costi e le spese relativi all'esecuzione della…
- Art. 26Le domande e la relativa documentazione a sostegno sono tradotte in lingua inglese o…
- Art. 27di utilizzo Lo Stato richiedente non rivela o utilizza le informazioni o le prove fornite…
- Art. 28delle controversie Le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione…
- Art. 29in vigore 1. Ciascuno Stato comunica all'altro Stato per iscritto, per via diplomatica…
- Art. 30Il presente Accordo puo' essere modificato in ogni momento con il mutuo consenso degli…
- Art. 31Ciascuna Parte contraente puo' recedere dal presente Accordo in ogni momento dandone…
