[1]della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato

[2]1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente: (a) ad una o a entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un'attivita' criminale: (i) l'accordarsi con una o piu' persone per commettere un reato grave, per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale, e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtu' di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato; (ii) la condotta di una persona che, consapevole dello scopo e dell'attivita' criminale in generale di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere il reato in questione; partecipa attivamente a. alle attivita' criminali del gruppo criminale organizzato; b. ad altre attivita' del gruppo criminale organizzato, consapevole che la sua partecipazione contribuira' al raggiungimento del suddetto scopo criminoso; (b) all'organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la perpetrazione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato. 2. La conoscenza, l'intenzione, lo scopo, l'obiettivo o l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze obiettive basate sui fatti. 3. Gli Stati Parti il cui diritto interno subordina la constatazione dei reati enunciati al paragrafo 1(a) (i) del presente articolo al fatto che sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, si accertano che il loro diritto interno copra tutti i reati gravi commessi da gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonche' gli Stati Parte il cui diritto interno subordina la constatazione dei reati enunciati al paragrafo 1 a) (i) del presente articolo alla perpetrazione di un atto ai sensi dell'accordo, informano di cio' il Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art5 · fonte del testo

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