[1]' delle persone giuridiche

[2]1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilita' delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi implicanti un gruppo criminale organizzato, e che commettono i reati di cui agli articoli 5,6,8 e 23 della presente Convenzione. 2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilita' delle persone giuridiche puo' essere penale, civile o amministrativa. 3. Tale responsabilita' non pregiudica la responsabilita' penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati. 4. Ciascuno Stato Parte si accerta, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti, di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art10 · fonte del testo

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