di informazioni e rapporti annuali 1. Le Parti scambiano informazioni facendo conoscere all'organo esecutivo le politiche, le strategie ed i programmi nazionali da esse elaborate in conformita' con l'articolo 7, facendo rapporto a quest'ultimo sull'avanzamento conseguito nell'attuazione di tali programmi, politiche e strategie e, se del caso sulle modifiche che saranno apportate. Durante il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuna parte presenta un rapporto sul livello delle emissioni di COV sul suo territorio e su ogni ZGOT che ne facesse parte, globalmente e per quanto possibile per ogni settore di origine e per COV, secondo direttive che dovranno essere precisate dall'organo esecutivo per il 1988 o ogni altro anno selezionato come anno di riferimento ai fini dell'articolo 2.2. ed in base al quale questi livelli sono stati calcolati. 2. Inoltre ciascuna Parte fara' annualmente rapporto su:

  • a)le questioni enumerate al paragrafo 1 per l'anno civile precedente nonche' le revisioni che sarebbe necessario apportare ai rapporti gia' presentati per gli anni precedenti;
  • b)i progressi conseguiti nell'attuazione delle norme nazionali di emissione e nelle tecniche anti-inquinamento prescritte al paragrafo 3 dell'articolo 2;
  • c)le misure adottate per agevolare lo scambio di tecnologia. 3. Inoltre, le Parti nella zona geografica della attivita' dell'EMEP, presentano ad intervalli che dovranno essere precisati dall'organo esecutivo, informazioni sulle emissioni di COV per settore di origine, con una risoluzione spaziale che sara' specificata da parte dell'organo esecutivo che corrisponde ai fini della modellatura della formazione del trasporto di prodotti ossidanti fotochimici secondari. 4. Queste informazioni sono comunicate per quanto possibile, in conformita' con un quadro uniforme di presentazione dei rapporti.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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